Associazione Viola
Associazione per lo studio e la psicoterapia della violenza
La follia è una condizione umana. In noi esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società per definirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. Franco Basaglia
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“VIOLA – Associazione per lo studio
e la psicoterapia della violenza”
Statuto della Associazione non Riconosciuta:
Art.1 – Costituzione Art.2 – Scopo e attività Art.3 – Sede
L’Associazione ha sede in Milano, attualmente presso lo studio di psicoterapia di Marina Valcarenghi, in via G. Paisiello, 7 – 20131 Milano.
Art.4 - Durata
La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre duemilaventi e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea dei soci.
Art.5 – Soci
Sono istituite due categorie di soci: soci ordinari e soci sostenitori.
A) Soci ordinari.
Possono essere soci ordinari le persone fisiche in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio della professione di psicologo, medico, psicoterapeuta.
B) Soci sostenitori.
Possono essere soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche (enti associazioni cooperative ecc.) che ne facciano richiesta dichiarando di condividere gli scopi dell’associazione e di accettarne lo statuto.
Art.6 – Diritti e obblighi dei soci ordinari Art.7 – Diritti e obblighi dei soci sostenitori.
I soci sostenitori non partecipano all’assemblea e non ricoprono cariche associative.
I soci sostenitori contribuiscono ala vita dell’associazione con contributi in denaro o in attività decisi in accordo con l’assemblea.
Art.8 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

Art. 9 – Assemblea Art. 10 – Presidente Art. 11 – Tesoriere Art. 12 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
Art. 13 – Collaboratori
L’Associazione potrà avvalersi dell’opera di collaboratori professionisti e non professionisti e di volontari.
Art. 14 - Bilancio Art. 15 – Controversie Art. 16 – Modifiche allo Statuto Art. 17 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia.
Art. 18 – Entrata in vigore
Il presente statuto ha efficacia da oggi.