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“VIOLA – Associazione per lo studio
e la psicoterapia della violenza”
Statuto della Associazione non Riconosciuta:
Art.1 – Costituzione
- E’ costituita un’associazione senza scopo di lucro non riconosciuta denominata: “VIOLA – Associazione per lo studio e la psicoterapia della violenza”, detta per brevità nel prosieguo del presente Statuto semplicemente “Associazione”.
- L’associazione:
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni non lucrative che, per legge, statuto e regolamento, facciano parte di una medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse;
- In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio ad altre associazioni non lucrative od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.2 – Scopo e attività
- L’Associazione ha lo scopo di promuovere e sviluppare attività di diagnosi, intervento, terapia e ricerca in ambito psicoterapeutico e psichiatrico sui temi della violenza.
- A tale fine essa potrà svolgere, anche a vantaggio di non soci detti poi “Partecipanti”, tutte le attività utili al raggiungimento dello scopo associativo, come quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo:
- La diagnosi e la terapia dei soggetti violenti
- L’attività psicoterapeutica negli Istituti di pena
- La consulenza tecnica in ambito giuridico
- La formazione degli operatori e l’informazione in tutti gli ambiti interessati
- La ricerca su temi inerenti la psicoterapia della violenza
- L’informazione e la prevenzione del comportamento violento
- La creazione e la gestione di un sito internet
- La collaborazione in rete con altri servizi, enti o istituzioni
- La pubblicazione di argomenti inerenti gli scopi sociali
- L’organizzazione di convegni ed eventi diversi inerenti gli scopi sociali.
Art.3 – Sede
L’Associazione ha sede in Milano, attualmente presso lo studio di psicoterapia di Marina Valcarenghi, in via G. Paisiello, 7 – 20131 Milano.
Art.4 - Durata
La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre duemilaventi e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea dei soci.
Art.5 – Soci
Sono istituite due categorie di soci: soci ordinari e soci sostenitori.
A) Soci ordinari.
Possono essere soci ordinari le persone fisiche in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio della professione di psicologo, medico, psicoterapeuta.
- L’ammissione all’associazione di nuovi soci ordinari è subordinata, oltre al possesso dei requisiti professionali di cui al comma precedente, anche al consenso di quattro quinti dei soci ordinari già associati.
- I soci ordinari cessano di appartenere all’associazione
- Per dimissioni volontarie contenute in una dichiarazione indirizzata al presidente
- Per radiazione deliberata dalla totalità dei soci pronunciata contro il socio che:
- Commette azioni disonorevoli entro e fuori l’associazione;
- Abbia mancato ai doveri sociali;
- Abbia danneggiato in qualunque modo l’interesse morale e materiale oppure il prestigio e il buon nome dell’associazione;
- Che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti di ammissione;
- Che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto;
- Che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’associazione
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
B) Soci sostenitori.
Possono essere soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche (enti associazioni cooperative ecc.) che ne facciano richiesta dichiarando di condividere gli scopi dell’associazione e di accettarne lo statuto.
- I soci sostenitori vengono ammessi all’associazione con l’approvazione della maggioranza semplice dei soci ordinari.
- I soci sostenitori cessano di appartenere all’associazione
- per dimissioni volontarie contenute in una dichiarazione indirizzata al presidente
- per radiazione deliberata dalla totalità dei soci pronunciata contro il socio che:
- commette azioni disonorevoli entro e fuori l’associazione;
- abbia mancato ai doveri sociali;
- abbia danneggiato in qualunque modo l’interesse morale e materiale oppure il prestigio e il buon nome dell’associazione;
- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti di ammissione;
- che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto;
- che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’associazione.
Art.6 – Diritti e obblighi dei soci ordinari
- Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, e di partecipare a tutte le attività dell’Associazione, con le modalità di volta in volta stabilite, su un piano di parità sostanziale con tutti gli altri soci.
- I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.
- I soci sono tenuti a versare una quota annuale sulla base di quanto stabilità dall’Assemblea per il funzionamento dell’Associazione.
- La quota associativa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. E’ modificabile solo con delibera dell’Assemblea.
- I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, né prendere parte alle attività dell’Associazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali, e se eletti decadono.
Art.7 – Diritti e obblighi dei soci sostenitori.
I soci sostenitori non partecipano all’assemblea e non ricoprono cariche associative.
I soci sostenitori contribuiscono ala vita dell’associazione con contributi in denaro o in attività decisi in accordo con l’assemblea.
Art.8 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere
Art. 9 – Assemblea
- L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari.
- Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario.
- L’Assemblea viene convocata dal/dalla Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, fax, e-mail).
- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il/la Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e delle socie presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio/a. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
- In mancanza di convocazione scritta è validamente costituita l’Assemblea se è presente la totalità dei soci. In questo caso ogni socio può opporsi alla trattazione di qualsiasi argomento sul quale ritenga di non essere sufficientemente informato.
- Ciascun socio o socia non può essere portatore di più di due deleghe.
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- L’Assemblea ha i seguenti poteri:
- eleggere e revocare il Presidente che deve comunque essere scelto tra i soci;
- stabilire le linee programmatiche delle attività dell’Associazione;
- approvare il bilancio preventivo
- approvare il bilancio consuntivo
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 9;
- stabilire e modificare l’ammontare delle quote associative e proporre eventuali contributi a carico dei soci.
Art. 10 – Presidente
- Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea, è eletto/a da quest’ultima con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
- L’incarico di Presidente dura cinque anni ed è rinnovabile.
- Il Presidente decade dalla carica nel caso in cui non ottemperi a quanto disposto dal precedente Art. 6 comma 4.
- Il/la Presidente amministra e dirige tutta l’attività dell’Associazione e la rappresenta legalmente nei confronti di terzi e in giudizio.
- Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea.
- Il Presidente, con il criterio di una ragionevole rotazione, nomina e revoca un Vicepresidente scelto sempre tra i soci.
- In caso di assenza o di impossibilità le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
Art. 11 – Tesoriere
- L’incarico del Tesoriere dura cinque anni ed è rinnovabile.
- Il Tesoriere predispone lo schema di bilancio preventivo che sottopone all’Assemblea entro il mese di Ottobre e lo schema del bilancio consuntivo che presenta all’Assemblea entro il mese di Marzo.
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa.
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell’Assemblea.
Art. 12 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e eventuali contributi dei soci
- introiti derivati da incarichi in seguito a progetti elaborati dall’Associazione
- contributi degli Utenti
- contributi dei privati
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche nazionali o internazionali
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
Art. 13 – Collaboratori
L’Associazione potrà avvalersi dell’opera di collaboratori professionisti e non professionisti e di volontari.
Art. 14 - Bilancio
- Entro il 31 Marzo di ogni anno il Presidente presenterà ai soci un rendiconto sull’attività svolta, nonché il bilancio delle entrate e delle uscite.
- Bilancio e rendiconto saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
- Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Art. 15 – Controversie
- Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi dell’Associazione, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione dell’Assemblea dei soci.
- Il giudizio dell’Assemblea è insindacabile e deve essere accettato inappellabilmente da tutti i soci.
- In caso di parità di voti l’Assemblea, con il voto di due terzi degli associati, nominerà un arbitro amichevole compositore che deciderà inappellabilmente.
Art. 16 – Modifiche allo Statuto
- Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Presidente o da almeno tre soci.
- Le modifiche si intendono approvate se raccolgono il voto favorevole di ameno i due terzi dei soci.
- La relativa delibera assembleare dovrà risultare da un verbale da sottoporre a registrazione che riproduca integralmente i patti sociali quali risulteranno dopo le modifiche apportate.
- Non costituirà modificazione del presente statuto il trasferimento della sede dell’Associazione al altro luogo del Comune di Milano.
Art. 17 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia.
Art. 18 – Entrata in vigore
Il presente statuto ha efficacia da oggi.